Di Antonino Longo / 19 Aprile 2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Club Nautico Frandanisi
Art.1 – Costituzione
E’ costituita ai sensi del D. Lgs 36/2021 l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:“Club Nautico Frandanisi ASD“, in avanti indicata solo come:“Associazione“. Essa sarà affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S), la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire in Italia l’attività sportiva e promozionale della pesca da riva e da natante. Pertanto l’Associazione potrà praticare tutte le discipline della pesca sportiva seconde le indicazioni e modalità previste dalla federazione F.I.P.S.A.S.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di San Gregorio di Catania – via Sgroppillo n.19/A -pal.A1, e può essere trasferita con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in tutta Italia. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente denominate club, sarà disciplinato da apposito Regolamento. L’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune può essere trasferito con delibera del solo Consiglio Direttivo.
L’Associazione avrà durata illimitata, è senza scopo di lucro, è apartitico, estranea ad ogni influenza di religione, di razza ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione.
Art.2 – Finalità
L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività sportiva della pesca Sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l’attività didattica.
A tale scopo l’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS.
L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest’ultima.
L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.
L’Associazione hai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 36/2021, persegue le seguenti finalità, principi ed obiettivi:
– riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
– promuovere l’attività motoria, l’esercizio fisico strutturato e l’attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l’acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all’inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
– consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
– promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
– riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
– incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l’accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
– proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
– introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
– valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
– sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
– valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.
Art.3- Attività
L’Associazione hai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 36/2021 svolge attività sportiva dilettantistica,sia essa svolta in forma individuale o collettiva, in forma libera nonché alla formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs 36/2021 l’Associazione può svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali:
– Promuovere lo sviluppo di attività sportive in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche
– La divulgazione di comportamenti atti alla salvaguardia dell’ambiente marino e la collaborazione con scuole ed Enti
– La segnalazione e collaborazione con le autorità competenti di tutti i problemi connessi e che possano influire sulla tutela dell’ambiente marino.
– La gestione di impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.
– Organizzazione e gestione di programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare attenzione ad atleti e tecnici sportivi. ;
– Attività di fotografie subacquea
– Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
– Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– Intrattenere rapporti con le scuole, in particolar modo le primarie, sui temi dell’ambiente marino, della salvaguardia e del rispetto della vita sommersa.
– Collaborare con gli Enti, Università, Comune di Augusta , Regione Siciliana sul sito di interesse comunitario (SIC), Fondali di Brucoli – Agnone (ITA090026), mediante interventi mirati e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
– Collaborare con gli Enti, Università, Comune di Augusta , Regione Siciliana, ecc. per progetti sulla ripopolazione ittica e salvaguardia delle specie marine.
– Svolgere l’attività di diporto per gli associati con servizio di posto barca.
– Esercitare attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Durante la sua vita è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.4 – Distintivo Sociale
Il guidone è costituito da due strisce, nell’ordine, di tali colori.
Al centro dei due campi si trova un tondo color oro in cui è inscritta la dicitura ad arco:“Club Nautico Frandanisi“ e portante – al centro- un’ancora con sagola attorcigliata, il tutto in blue.
Il distintivo sociale è costituito dal motivo centrale del guidone.
Art.5- Soci ed Organismi aderenti
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche senza nessuna distinzione che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda.
4. L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
– Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
– Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art.6 Tipologia di soci
I soci dell’Associazione, devono essere un numero non inferiore a sette persone e si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci onorari;
d) soci atleti.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e hanno contribuito economicamente
Sono soci ordinari, tutti coloro di cui sia provata la serietà, la moralità e l’educazione, che avendo compiuto il diciottesimo anno di età, presentati da almeno due soci ordinari.
Su detta domanda il candidato dovrà apporre la propria firma in forza della quale egli assume l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto sociale e dei regolamenti interni vigenti, alle deliberazioni dell’assemblea dei soci ed a quelle – per quanto di competenza – del Direttivo. La domanda di ammissione sarà esaminata dal Direttivo ed in caso di mancata accettazione i soci presentatori potranno ricorrere – in seconda istanza – alla più prossima assemblea, facendone richiesta direttamente al Presidente entro 30 gg. dalla comunicazione di non accettazione. L’assemblea deciderà in sede definitivamente deliberante ed inappellabile.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato fino alla maggiore età
I soci, con esclusione degli onorari, pagano una quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo. secondo le esigenze amministrative prospettate dal Consiglio Direttivo, in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno finanziario.
Il consiglio Direttivo però, a seconda le esigenze di bilancio, può determinare altre modalità.
E’ cura del Direttivo far rispettare la scadenze secondo le modalità previste all’art.9 del presente statuto
Sono soci onorari quelle persone che, per avere validamente e particolarmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, siano ritenute dall’assemblea dei soci, su proposta del Direttivo, meritevoli di essere chiamate a far parte del Club. I soci onorari non sono tenuti dal pagamento della quota sociale e hanno diritto di voto. Sono soci Atleti i soci ordinari che iscritti e tesserati alla FIPSAS praticano gli sport nautici indicati dalla Federazione.
La quota sociale è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione
Art.7- Tesserati.
Sono coloro che aderiscono alla Federazione FIPSAS, affiliata del CONI, ammessi nell’associazione, su indicazione del Direttivo, a partecipare a gare anche agonistiche e manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni.
Pratica l’attività sportiva promossa dell’associazione seguendo regolamenti della stessa o comunque l’organizzazione delle attività stabilita.
Gli atleti tesserati, non essendo soci, non versano la quota sociale, non sono inseriti nel libro dei soci, non hanno diritto al voto assembleare. Il tesserato, a richiesta del direttivo, è chiamato solo a corrispondere alle spese sostenute dall’associazione per la partecipazione alle attività sportive. Vengono inseriti nel registro dei tesserati.
Art.8 – Sostenitori e Volontari
8-1 Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell’associazione. Sono altresì¬ sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell’Associazione. I sostenitori non hanno diritto al voto, ma sono informati periodicamente sulle attività dell’Associazione e sul rendiconto economico.
8-2 Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività per il perseguimento delle finalità dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I Volontari non hanno diritto al voto, ma sono informati periodicamente sulle attività dell’Associazione.
I sostenitori e i volontari vengono inseriti nel registro apposito
Art. 9 – Frequentatori e ospiti
9-1 I Frequentatori Temporanei – Sono persone non Socie ammesse ad usufruire temporaneamente dei beni e servizi sociali con delibera del Presidente o del Consiglio Direttivo.
9-2 Ospiti d’onore – Sono persone non Socie, che rivestono cariche pubbliche di rilievo e che, per la durata della loro carica, vengono invitate dal Presidente ad usufruire di taluni beni e servizi sociali.
Art. 10 – Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
Si riassumono in
– A prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo per chi è in regola con i pagamenti e il versamento della quota sociale;
– Ad esprimere solo a 1 voto se iscritti da almeno tre mesi
– Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Entrambi devono essere in regola con i pagamenti verso l’Associazione;
– Un socio può essere portatore, al massimo, di due deleghe;
– Per la massima trasparenza degli atti, il Presidente non può ricevere deleghe;
– a frequentare i locali e gli impianti sociali e di ogni attrezzatura dell’Associazione secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni;
– Di fregiarsi del distintivo sociale;
– I soci minorenni devono essere convocati alle assemblee e sono rappresentati per il voto attivo e passivo dall’esercente la potestà genitoriale che non deve essere computata nel numero massimo di deleghe previste
– Di tenere la propria imbarcazione nello specchio d’acqua riservato all’Associazione, nei posti a loro assegnati secondo le norme del regolamento interno, versando un importo per il servizio reso stabilito, a ogni inizio di anno, dal Consiglio Direttivo
– Di ricoprire cariche sociali;
– Partecipare e/o assistere a gare e manifestazioni, intervenire a feste e quanto altro organizzato dall’Associazione;
– Di presentare per iscritto al Direttivo quelle mozioni e/o reclami che ritenessero opportuno.
– E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 11, che ne comportano la perdita
– I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.
– I soci hanno il dovere di fornire i propri recapiti e contatti telefonici, web mail al Segretario e informarlo tempestivamente in caso di variazioni
.Art.11 – Decadenza dei Soci
La qualifica di Socio si perde per:
1. Motivi disciplinari
Il socio che viola gravemente lo statuto e/o i regolamenti interni, e/o che venga a trovarsi in contrasto con le norme per l’ammissione all’Associazione e/o che tenga comunque una condotta indegna e/o che cerchi di servirsi della propria qualità di socio dell’Associazione allo scopo di un utile pecuniario, sarà sospeso fino ad un massimo di anni uno oppure espulso
Ferma restando l’assoluta competenza del Direttivo per quanto stabilito dall’art. precedente, il Direttivo stesso adotterà la seguente procedura:
Il Direttivo dovrà comunicare al socio per iscritto gli addebiti mossegli invitandolo a comparire – entro il termine di gg.15 – per presentare le proprie giustificazioni; sentito il socio, il Direttivo – a scrutinio segreto – deciderà sul non luogo a procedere, sulla sospensione o sull’espulsione dall’Associazione.
Di questi atti dovrà essere redatto regolare verbale. In tal senso il Direttivo deciderà anche in caso di mancata presentazione del socio.
Entro gg.15 dalla notificazione della decisione del Direttivo – inoltrata al Consiglio dei Probiviri ed al socio interessato – questi potrà ricorrere al Consiglio dei Probiviri, che sempre tramite il Presidente dell’Associazione, comunicherà le proprie decisioni al socio che – sempre entro ulteriori gg.15, e solo per il giudizio di espulsione potrà ricorrere alla più prossima assemblea dei soci, facendone richiesta al Presidente. Dal giorno dell’espulsione e/o sospensione decretata dal Direttivo – e fino all’emissione del verdetto definitivo dall’assemblea dei soci, il socio espulso e/o sospeso non potrà frequentare l’Associazione né utilizzarne le attrezzature.
2. Morosità;
I soci dovranno pagare la quota sociale e qualsiasi altra somma dovuta entro i termini prescritti. Al termine del secondo mese dopo la scadenza, i soci che – anche solo in parte – non avranno provveduto al pagamento dei tributi sociali, previo avviso di gg. 15 da inviarsi mediante lettere racc.ta A.R. all’indirizzo dichiarato dal socio da parte del Direttivo (E’ ammesso l’avviso, se espressamente accettato dal socio, mediante gli strumenti moderni di comunicazione in rete.), verranno espulsi dall’Associazione per morosità. E’ data facoltà al Direttivo di usare una maggiore tolleranza, fino ad un massimo di un ulteriore mese, verso i soci che – per essere in viaggio o per altra motivata ragione – non fossero in grado di osservare i termini prescritti.
Le quote sociali possono essere versate con modalità diverse a discrezione del socio limitando per quanto possibile l’uso di moneta contante. Oltre al Cassiere e al Presidente solo eccezionalmente può essere incaricato un componente del Direttivo. Al socio, nel più breve tempo possibile, sarà notificata con l’emissione di regolare ricevuta.
3. Radiazione
Il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti, può essere radiato con delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Probiviri . Il provvedimento deve essere ratificato dall’assemblea dei soci. L’associato radiato non può essere più ammesso
4. Per dimissioni volontarie del socio
Il socio che ne fa richiesta, può recedere dalla qualità di socio presentando le proprie dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo, che prenderà atto della richiesta potendo richiedere eventuali quote associative arretrate non ancora versate.
Art.12 – Mortis Causa
La qualifica di socio non può essere trasferita ad eccezione che per mortis causa, la cui qualifica passa nella massa ereditaria a condizione che gli aventi diritto identificano entro un anno dal decesso del socio, chi tra gli eredi subentra nella stessa qualità ed abbia versato la quota associativa dell’anno corrente ed eventuali quote arretrate non ancora versate
Art.13 – Ammonizioni e sospensioni
Eventuali altre trasgressioni allo statuto o ai regolamenti interni, di entità meno grave, provocheranno da parte del direttivo – con il parere indispensabile e vincolante del collegio dei Probiviri i seguenti provvedimenti disciplinari:
A) Ammonizione orale;
B) Ammonizione scritta;
C) Sospensione fino ad 1 anno
Art.14- Rimborsi
I Soci che per qualsiasi motivo perdono la qualità di socio non hanno diritto a nessun rimborso
Art.15- Organi e cariche sociali
L’associazione è retta dai seguenti organi:
1) L’assemblea dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) L’Organo di controllo, qualora nominato;
5) L’Organo di revisione qualora nominato;
6) Il collegio dei probiviri;
Le cariche che assumono i soci non sono cumulabili.
Tutte le elezioni degli organi statutari devono avvenire mediante votazione per scrutinio segreto, fatta eccezione per la nomina a presidenza dell’assemblea dei soci, per il segretario dell’assemblea, che possono avvenire per acclamazione e le cui elezioni saranno proposte all’inizio di ogni assemblea.
Le rimanenti deliberazioni saranno prese per appello nominale, con menzione nel verbale, o per alzata di mano, con relativa controprova.
Non possono ricoprire cariche sociali:
– I componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
– Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni; – Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; – Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva – Coloro che ricoprono qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovrannazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale.
Art.16 -Convocazione Assemblea
La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo e del Presidente, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che proporranno l’ordine del giorno.
In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
Art.17 -Assemblea ordinaria
L’assemblea dei soci è il massimo organo del Club, ed è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti e a coloro ai quali non sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione
I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte della FIPSAS e di altre Federazioni Nazionali non possono partecipare alle Assemblee.
L’assemblea dei soci viene convocata dal Direttivo e dal presidente, o da chi ne fa le veci, in seduta ordinaria due volte l’anno: la prima entro la seconda settimana del mese di aprile e la seconda entro la seconda decade del mese di agosto dello stesso anno finanziario. Le convocazioni, contenenti l’O.D.G., data , ora e luogo , vengono trasmesse a ciascun socio almeno 15 gg prima della data fissata, mediante raccomandata con R.R., raccomandata consegnata a mano e firma per ricevuta. E’ ammesso l’avviso, se espressamente accettato dal socio, mediante gli strumenti moderni di comunicazione in rete.
Art.18 -Assemblea Straordinaria
L’assemblea dei soci può essere convocata anche in seduta straordinaria, con le medesime modalità previste per l’ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del Direttivo oppure su richiesta, completa dell’O.D.G., inoltrata al Presidente da un quarto dei soci in possesso dei requisiti richiesti per la votazione (fa eccezione la richiesta per lo scioglimento dell’Associazione) il presidente – ricevuta la richiesta, entro 5 gg. ha l’obbligo di informare il Direttivo e, nei successivi ulteriori 5 gg. , deve provvedere a notificare la convocazione a tutti i soci.
Art.19 – Validità assembleare
L’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, sarà valida in prima convocazione con la presenza, direttamente o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi titolo. In seconda convocazione, almeno un giorno dopo qualunque sia il numero degli intervenuti
Art.20 – Deliberazioni
L’assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice, fatta eccezione per la ipotesi di modifica al presente statuto;
Le proposte di modifica al presente statuto possono essere avanzate all’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, dal Direttivo o dalla metà più uno dei soci, e devono essere iscritte all’O.D.G.;
Per l’approvazione delle proposte di modifica allo statuto, sono necessarie almeno i due terzi (2/3) dei voti dei partecipanti, presenti e/o per delega, con diritto di voto all’Assemblea stessa;
Non può essere presa alcuna deliberazione su argomenti non iscritti all’o.d.g. o che vengono dibattuti alla voce:“varie“.
Art.21 – Competenze
– Sono di competenza dell’assemblea ordinaria dei soci:
– L’elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente e dei
– componenti del direttivo;
– L’elezione dell’Organo di Controllo;
– L’elezione dell’Organo di Revisione;
– L’elezione del Collegio dei Probiviri;
– La discussione e l’approvazione della relazione tecnico, morale e finanziaria della gestione;
– La determinazione su proposta del direttivo delle quote sociali;
– La delibera sull’indirizzo da dare all’attività sociale;
– La delibera sugli argomenti posti all’O.D.G.;
– L’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
– La decisione sull’acquisto e sull’alienazione dei beni.
– Elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che controllano lo svolgimento delle elezioni;
– approva il regolamento interno che regola l’attività associativa e per quanto non previsto nel presente Statuto.
Art.22 -Consiglio Direttivo
Possono essere eletti nel direttivo i soci che abbiano almeno un anno di anzianità alla data delle elezioni.
A parità di voti viene eletto il socio più anziano per iscrizione.
Il direttivo dell’Associazione è composto da non meno di cinque componenti fino a un massimo di sette, compreso il Presidente, e dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
Il Direttivo, presieduto dal Presidente, elegge nel suo seno un Vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Per ricoprire i posti del Direttivo che entro i tre anni si rendessero vacanti, il Presidente provvederà chiamando alla carica, gradualmente, i candidati che nell’elezione abbiano riportato il maggior numero dei voti dopo gli eletti.
Sarà, però, obbligo del Presidente convocare l’assemblea dei soci qualora il numero dei componenti del Direttivo da essa regolarmente eletta si riducesse a meno di tre.
Nel caso che il Presidente venisse a mancare, ne assumerà le funzioni, fino all’assemblea generale ordinaria più prossima, il Vicepresidente che avrà potere di firma anche nel C/C bancario intestato all’Associazione.
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI Art.23 – Funzioni del Consiglio Direttivo – Al direttivo, che delibera a maggioranza semplice, spettano le seguenti funzioni: – Dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea dei soci; – Realizzare il programma di attività secondo l’indirizzo generale fornito dall’assemblea; – Predisporre la relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione dell’Associazione che il Presidente sottoporrà all’assemblea per la discussione e l’approvazione; – Redigere e sottoporre all’assemblea i bilanci consuntivi e preventivi; – Amministrare il patrimonio del Club provvedendo e deliberando, anche su spese di ordinaria manutenzione e/o amministrazione- fino ad un massimo di spesa di €. 5.000 (cinquemila), importo indicizzato ISTAT; – Compilare, modificare ed applicare i regolamenti interni dell’Associazione con ratifica degli stessi da parte della più prossima assemblea; – Vigilare sulla rigida osservanza del presente statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione; – Deliberare i provvedimenti di espulsione per i soci morosi, e – su parere vincolante del collegio dei Probiviri secondo le modalità previste negli articoli precedenti – quelli disciplinari; – Demandare l’esercizio di determinati poteri, meramente esecutivi, ad apposite temporanee commissioni; – Decidere su quanto demandato al suo esame dall’assemblea; – Esaminare e deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci; – Proporre variazioni di statuto; – Disporre ogni azione ritenuta idonea al recupero dei crediti della – Associazione; – Assumere personale dipendente, anche stagionale, destinato ai servizi – dell’Associazione; – Stabilire la quota relativa ai servizi erogati.
Art.24- Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Direttivo deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi.
Può riunirsi in seduta straordinaria per convocazione formulata da Presidente oppure autoconvocandosi su richiesta di almeno tre componenti.
Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale:
il Direttivo viene convocato, mediante avviso spedito per Racc.ta A.R. e/o racc.ta a mano, con controfirma per ricevuta, almeno 5 gg prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’O.D.G. dei lavori.
E’ ammesso l’avviso, se espressamente accettato dal socio, mediante gli strumenti di comunicazione in rete.
In casi di comunicazione urgente può essere convocato a mezzo telegramma almeno 24 ore prima.
Art. 25 Dimissioni e sostituzione di uno o più Consiglieri
Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri. Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Art.26 Presidente
Può essere eletto alla carica di Presidente soltanto il socio che abbia almeno 3 anni di anzianità .
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Nel caso non ci fossero candidati alla presidenza la conduzione dell’Associazione è affidata al presidente dell’Organo di controllo.
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale, convoca l’assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Direttivo, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali dell’Associazione; sovrintende all’amministrazione dell’Associazione ed all’attività da questi espletata.
In seno al direttivo ha un voto come gli altri componenti, ma in caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.
Il Presidente promuove tutte le iniziative attinenti e coerenti con il programma sociale e sportivo dell’Associazione ed, a tal fine, è autorizzato a presentare, presso gli organi pubblici competenti, tutte le istanze legali e/o richieste di contributi o di autorizzazioni.
Art.27 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Art.28 Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Direttivo e tiene cura della conservazione e della regolarità cronologica dei verbali delle Assemblee, attende alla corrispondenza e alla tenuta del libro dei Soci
Art.29 Il Tesoriere
Il Tesoriere studia e propone le strategie e le iniziative in merito all’amministrazione e al reperimento delle risorse economiche dell’Associazione. cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo
Predispone e cura la tenuta dei libri contabili e dei bilanci.
Propone al Consiglio direttivo il bilancio sociale al verificarsi delle condizioni di legge, il bilancio consuntivo d’esercizio e preventivo da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Art.30 Candidati alle cariche sociali
I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature, per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria con una, anche se breve, relazione del proprio operato. Non potranno essere eletti Soci che non abbiano presentato in tempo utile la loro candidatura. L’elenco dei Candidati alle varie cariche viene inviato ai soci prima delle operazioni di voto.
Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione in corso di esecuzione.
I Candidati non potranno far parte della Commissione verifica poteri e del Collegio di scrutinio.
Art.31-Organo di Controllo
L’Assemblea può decidere qualora sia previsto per legge e/o sulla base del valore patrimoniale ed economico dell’Associazione, la nomina di un Organo di Controllo, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L’Organo di controllo, viene eletto dall’Assemblea Ordinaria dei soci, a scrutinio segreto, è composto da tre componenti e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. L’Organo di Controllo eleggerà, nel suo seno un Presidente, dandone comunicazione entro 5 gg. al Presidente dell’Associazione.
L’Organo di Controllo provvede:
– vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
– esercitare il controllo legale contabile;
– esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli del Codice dello Sport;
– attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge;
– partecipare, se invitato senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
L’Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti se almeno uno dei suoi componenti è iscritto nel registro Nazionale dei Revisori Legali dei Conti.
L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione, rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle proprie riunioni redige verbale che va conservato nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organismo e conservato dal suo Presidente.
I membri dell’Organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.32-Organo di revisione
L’Organo di revisione, qualora nominato o previsto per legge, è formato da 1 (uno) membro, scelto dall’Assemblea, non espressione degli associati. Il membro dell’Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
L’Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Redige verbale che va conservato nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organismo.
Qualora, per dimissioni o altre cause, decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, l’Assemblea provvede alla sostituzione procedendo ad una nuova nomina.
Il membro dell’Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
L’Organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di verifica e controllo contabile.
Art. 33- Collegio dei Probiviri
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, non è cumulabile con altre cariche.
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea Ordinaria dei soci, a scrutinio segreto, è composto da tre componenti e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti
Eleggerà un Presidente dandone comunicazione – entro 5gg – al Presidente dell’Associazione.
Il collegio dei probiviri deve intendersi un organo di conciliazione, tendente a prevenire la nascita della lite stessa, o almeno a tentarne la composizione in via amichevole.
Il Collegio dei Probiviri, delibera, in seconda istanza, entro trenta giorni dall’avvenuta notizia del ricorso, sui provvedimenti disciplinari comminati, in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, se accettate dalle parti ricorrenti , sono definitive , e dovranno essere prese a maggioranza e comunicate per iscritto al socio entro sessanta giorni dalla data del ricorso. Il socio sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.
Solo peri il giudizio di espulsione il verdetto finale è demandato alla prossima assemblea dei soci .
Nei casi di sospensione o di:“temporaneamente espulso“, il collegio dei Probiviri può vietare, ai soci interessati, l’uso delle attrezzature dell’Associazione
Compito dei Probiviri è:
A) Dirimere ogni vertenza inerente l’attività associativa tra i soci ed il
Direttivo;
B) Fornire l’indispensabile e vincolante parere per i provvedimenti
Disciplinari ai soci (ad eccezione dell’espulsione)
Nel caso che le parti ricorrenti non dovessero accettare il giudizio del Collegio dei Probiviri si rimanda la controversia a quanto riportato all’art.38..
Art.34 Il Bilancio ed il Rendiconto Economico e Finanziario L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’ 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Per la gestione dell’Associazione è redatto dal Consiglio Direttivo un apposito bilancio preventivo, corrispondente alla durata dell’esercizio finanziario da approvare entro il 30 giugno di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio/rendiconto il quale dovrà essere presentato all’Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno, che potrà essere approvato entro 180 giorni dall’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni spesa deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dal bilancio preventivo, salvo storni da un capitolo all’altro che, in caso di necessità saranno deliberati dal direttivo.
Ogni spesa dovrà avere la relativa documentazione di appoggio, e senza di questa non potranno essere effettuati pagamenti.
Tutta la contabilità dovrà essere registrata su apposito registro a cura del tesoriere o di altro componente designato dal Direttivo ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente.
E’ stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma indiretta, dei proventi dell’Associazione.
Art. 35- Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà o di godimento che l’Associazione possiede e da quanto potrà ad essa pervenire in futuro
Le entrate sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
35.1 In particolare le quote associative comprendono:
A. Le quote annue
Stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo
B. I Contributi straordinari
I contributi straordinari sono deliberati dalla Assemblea e debbono essere corrisposti nei
modi e nei tempi stabiliti dalla stessa, da parte di tutti i Soci
35.2 Quote servizi
Le quote per i servizi , ormeggio barca, alaggio e varo e nautici in genere vengono annualmente determinate dal Consiglio Direttivo e debbono essere corrisposte nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento.
I servizi resi dall’associazione possono essere usufruiti dai soci e tesserati provenienti dalla federazione F.I.P.S.A.S. e similari dietro un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo e in accordo a quanto stabilito dal Regolamento approvato ogni anno dall’Assemblea dei Soci.
Il mancato e tempestivo pagamento delle quote o contributi avanti indicati, comporterà l’addebito degli interessi legali e l’applicazione del punto 2 del precedente art. Art. 11
I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statuariamente previste.
Art. 36 – Modifiche Statuto
In accordo agli art. 15 e 17, le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.37 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci ordinari, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità giudiziaria preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà in favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.38 – Foro Competente
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno di competenza del Foro del Tribunale di Catania;
Art.39 – Gratuità degli Incarichi
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo
Art.40- I Libri Sociali e i Registri Contabili
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
– il libro dei soci;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo se nominato;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Revisione se nominato;
– il registro dei Sostenitori e Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale se nominati
– il registro dei tesserati
Art.41- Comunicazioni
Ogni comunicazione tra il socio e/o l’eventuale candidato socio e l’Associazione, e viceversa, dovrà essere trasmessa a mezzo racc.ta A.R. o, solo se accettata, anche, mediante gli strumenti di comunicazione in rete.
E’ cura del Presidente fornire tutte le indicazioni riguardo l’indirizzo civico, casella e-mail di posta elettronica, numero di fax, nella stessa assemblea che lo ha eletto e la comunicazione sarà messa a verbale.
Art.42- Regolamento
Per quanto non previsto dallo Statuto, l’Assemblea ordinaria approva il regolamento interno che regola il funzionamento dell’attività associativa e le modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi Associativi.
Art.43- Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si intendono richiamate ed operanti tutte le norme di legge vigenti in particolare la riforma dello sport attuata con il D. Lgs. 36/2021 ed il D. Lgs 39/2021.
Art.44 -Norme transitorie
L’Assemblea autorizza il Presidente e il Consiglio direttivo ad apportare eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere formale e non sostanziale al presente statuto che dovessero essere richiesti dai competenti uffici in sede di deposito e/o registrazione dello stesso.